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Statuto
1) Costituzione e sede
E' costituita l'Associazione Culturale e Sociale denominata Ideale Giovani con sede in Gaeta(LT) 04024 Via Lungomare Caboto n. 484 : essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2) Carattere dell' Associazione
L' Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
3) Durata dell' Associazione
La durata dell' Associazione è illimitata.
4) Scopo dell' Associazione
L' Associazione svolge attività nei settori attività culturali, turismo e ambiente, formazione, politiche sociali, senza finalità di lucro.
Sono compiti dell’associazione:
  • contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
  • favorire l’estensione di attività culturali e ricreative e di forme consortili fra Associazioni e le altre istituzioni democratiche;
  • avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
  • per il conseguimento ed a supporto delle attività istituzionali e non lucrative dell'associazione
5) Soci
Possono far parte dell' Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 18° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.
6) Ammissione dei soci
L' ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, che devono indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, professione, residenza, eventuale indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico.
L' accettazione delle domande è deliberata dal consiglio direttivo o dal rappresentante dell’ Associazione delegato, anche verbalmente, a valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
Le iscrizioni decorrono dal 1° Gennaio dell' anno in cui la domanda è accolta.
L’iscrizione nel libro dei soci dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “Socio”.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, queta verrà riesaminata da parte del direttivo il quale sottoporrà la questione all'assemblea degli associati la quale deciderà con il voto di una maggioranza pari almeno ai 2/3 degli associati".

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
7) Doveri dei soci
L' appartenenza all' Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie.

8) Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell' anno.

b) per delibera del consiglio direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

c) per ritardato pagamento dei contributi dell' anno in corso entro il mese di Marzo.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell’ Associazione.

9) Organi dell' Associazione
Organi dell' Associazione sono:

  • l' Assemblea
  • il Consiglio Direttivo
  • il Presidente
a)Assemblea: Hanno diritto di partecipare all' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell' anno in corso.
Ogni socio è titolare di un voto.
L' assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all' anno entro il 30 Aprile per l' approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L' assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un quinto dei soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante avviso affisso all’interno dei locali dell’Associazione o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
L' assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione deve essere effettuata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
L' assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
E' ammesso l' intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega.
L' assemblea è presieduta dal presidente dell' Associazione o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure, in caso di assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, da un socio designato dall' assemblea a maggioranza.
I verbali della riunione dell' assemblea sono redatti in apposito registro dal segretario amministrativo o, in sua assenza, da un socio designato dal presidente o da chi per lui.
L' assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
L' assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due quinti dei voti espressi.
L' assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente (o di chi ne fa le veci) e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; deve essere fatta a scrutinio segreto l'elezione delle cariche sociali.

All' assemblea spettano le seguenti prerogative:
In sede ordinaria

  • discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo.
  • eleggere i membri del consiglio direttivo.
  • fissare, su proposta del collegio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti.
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

In sede straordinaria

  • deliberare sullo scioglimento dell' Associazione.
  • deliberare sulle modifiche dello statuto.
  • deliberare sul trasferimento della sede dell' Associazione.
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

b) consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:

  • deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell' Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell' assemblea.
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea.
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione.
  • procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.
  • deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
Il consiglio direttivo è formato da 3 membri.
Il consiglio direttivo dura in carica un anno e comunque sino all' assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle carche sociali.
Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente o gli altri Consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente.
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono l’ufficio di Presidenza.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio deve sostituire i membri mancanti con i primi tra i membri non eletti.
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta ogni 30 giorni e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.
Alle riunioni funge da segretario il segretario amministrativo o, in sua assenza, un membro del Consiglio indicato dal Presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con avviso tramite mezzo idoneo almeno 5 giorni prima.
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario in apposito registro o da altro mezzo idoneo.

c) presidente
Il presidente dirige l' Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l' Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente soprintende in particolare all' attuazione delle deliberazioni dell' assemblea e del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, tutte le di lui mansioni spettano ad un componente l’Ufficio di Presidenza, che convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità delle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea, firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall’Associazione, soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.
Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione devono essere espressamente delegate.

10) Patrimonio dell’Associazione e entrate
Il patrimonio dell’Associazione e le entrate sono costituiti:

  • dalla quota di iscrizione da versarsi all' atto dell' ammissione all' Associazione nella misura fissata dall' assemblea ordinaria;
  • dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall' assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
  • da eventuali contributi straordinari deliberati dall' assemblea in relazione a particolari iniziative;
  • da versamenti volontari degli associati;
  • dal patrimonio immobiliare di proprietà dell’Associazione;
  • dal fondo di riserva;
  • da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali;
I contributi ordinari devono essere pagati in un' unica soluzione entro il mese di Marzo di ciascun anno.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l' anno solare in corso qualunque sia il momento dell' avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell' Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l' anno solare in corso.
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti fra vivi.
La quota non è rivalutabile.
11) Destinazione del fondo comune
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell' Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.
12) Rendiconto economico (bilancio)
Il rendiconto economico (bilancio) comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

  • il 20% al fondo di riserva;
  • il rimanente a disposizione per iniziative inerenti lo scopo sociale.
13) Scioglimento e liquidazione
La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3\5 dei soci presenti all’Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.
In caso di scioglimento l' assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell' assemblea in armonia con quanto disposto dall' art. 11) del presente atto.
14) Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.

Note
L' atto di costituzione o contestuale statuto possono essere redatti con scrittura privata.

Per quanto concerne le Associazioni Sportive non riconosciute è opportuno redigere tale atto avanti a Notaio o con scrittura privata autenticata da Notaio.

Le Associazioni non riconosciute devono in linea di principio agire come enti non commerciali e quindi sottratte ad adempimenti tributari.

Nell' ipotesi che viceversa svolgano attività commerciale, sarà opportuno rivolgersi ad un commercialista per non incorrere in violazioni delle norme fiscali.

 
2012 © Carangelo